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La figura professionale

Sono diventata naturopata nel 2008 presso la AICTO (www.aicto.it). Era stato chiaro che il titolo aveva solo valenza accademica. Ma esistono molte indicazioni per poter procedere nella scelta di lavorare nel campo delle "tecniche dolci", della "medicina alternativa", "medicina energetica", "equilibrio energetico" con questo titolo. 

Costituzione

ART. 4 - La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere , secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

ART. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…

ART. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana…

 

Codice Civile

Libro Quinto, Del Lavoro, ART. 2060 - Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali. 

 

Pertanto: chi pratica la naturopatia non può esprimere o attuare giudizi diagnostici o terapeutici, ma deve rimanere nell’ambito proprio della sua professione, che, di per sé, non costituisce esercizio abusivo della professione medica.

 

Ciò è stato ulteriormente chiarito dal T.A.R. Veneto sez. I, 15 febbraio 1993, n. 213: in base a una lettura coordinata degli art. 33 e 41 comma 1 Cost. e 2229 c.c. l’esercizio di professioni per cui la legge non abbia istituito un apposito albo (e dunque un esame di abilitazione), è, in linea di principio libero, dovendo l’esame di Stato ritenersi necessario solo per l’accesso a quelle professioni le quali, per essere già stato istituito un apposito albo professionale, sono da considerare “protette”.

 

C’è ancora molta incertezza e confusione sulla legittimità della professione del naturopata. Troppi male informati ritengono che, non essendo la professione riconosciuta, essa non sia consentita. Non è così, ovviamente: nell’ordinamento giuridico italiano, le professioni non riconosciute da leggi specifiche sono libere, ovvero esercitabili da chiunque, senza iscrizioni ad albi o quant’altro. Il loro limite è quello di non invadere i campi di competenza delle professioni nominalmente normate da apposite leggi dello Stato (medico, psicologo, fisioterapista ecc.).

 

In conclusione, la professione di naturopata è pienamente consentita e addirittura tutelata dalla Stato, fatta salva l’astensione da atti riservati dalla legge in via esclusiva ad altre figure.

 

E’ solo quando la Naturopatia si suppone abbia i connotati tipici di altre professioni che si corre il rischio di contravvenire all’articolo 348 del Codice Penale (“Esercizio abusivo della professioni protette”, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cassazione Penale, sez.II, 5385/95: “In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d’esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato“.